ESENZIONE DALLA RITENUTA D’ACCONTO
DEL 26,00% SULLE RENDITE FINANZIARIE

L’art. 14 del Decreto 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni bis) introduce un ulteriore tassello alle agevolazioni previste in relazione agli investimenti in start-up innovative.
Più in particolare, la novella legislativa prevede ad oggi la detassazione:
– sia delle plusvalenze (qualificate e non qualificate) che gli investitori persone fisiche – che non agiscono in regime d’impresa – realizzano tramite la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in start-up  innovative, acquisite dall’1 giugno 2021 al 31 dicembre 2025 mediante sottoscrizione di capitale sociale, e detenute per almeno tre anni; si precisa che tale esenzione si applica esclusivamente in relazione alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche tramite la cessione di partecipazioni in start-upe PMI innovative detenute in via diretta, non essendo prevista analoga agevolazione con riferimento alle cessioni – effettuate da parte dei medesimi investitori di quote od azioni di OICR o di veicoli societari che investono prevalentemente in tali società;
– sia delle plusvalenze (qualificate e non qualificate) che i medesimi investitori realizzano mediante la cessione a titolo oneroso in società (italiane o estere), anche differenti dalle start-up innovative, a condizione che tali plusvalenze siano reinvestite, entro un anno dal loro conseguimento, in partecipazioni in start-up innovative, mediante sottoscrizione di capitale sociale da effettuarsi entro il 31 dicembre 2025.
Ciò significa per l’investitore che in tali casi verrà esentato dal pagamento dell’imposta del 26% che normalmente viene applicata alla plusvalenza realizzata e su tale capital gain la tassazione sarà pari a zero!

 

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