DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n.73
Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID 19
per le imprese. il lavoro, la salute e i servizi territoriali

Art. 14

Tassazione capital gain start up innovative

1. Le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione.
Al fine dell’esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui agli articoli 29 e 29-bis del decreto legge n. 179 del 2012.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle plusvalenze, di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis),del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. Al fine dell’esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all’articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto legge n. 3 del 2015.
3. Non sono soggette a imposizione le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in societa’ di cui agli articoli 5, escluse le societa’ semplici e gli enti ad esse equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del medesimo testo unico, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, o in piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto legge 24
gennaio 2015, n. 3, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

DECRETO 28 dicembre 2020,
Modalità di attuazione degli incentivi fiscali
in regime de minimis
all’investimento in start up innovative e in PMI innovative
Art. 3

Investimento agevolato

1. L’investimento massimo  in  una  o  piu’  start-up  innovative, rispetto   al   quale   il   soggetto   investitore   puo’   accedere all’agevolazione fiscale  di  cui  all’art.  4,  comma  2,  non  puo’ eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000.
2. L’investimento massimo in una o piu’ PMI innovative, rispetto al quale il soggetto investitore puo’ accedere all’agevolazione fiscale di cui all’art. 4, comma 3, primo  periodo,  non  puo’  eccedere,  in ciascun periodo d’imposta, l’importo di  euro  300.000.  In  caso di investimento superiore a tale importo, sulla  parte  di  investimento che  eccede  tale  limite,  il  soggetto  investitore  puo’ accedere all’incentivo fiscale di cui all’art. 4, comma 3, secondo periodo.
3. L’investimento agevolato di cui ai commi 1  e  2  del  presente articolo deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio ai sensi dell’art. 7.
4. L’agevolazione fiscale si applica ai  conferimenti  in  denaro iscritti  alla  voce  del  capitale  sociale  e  della   riserva   da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up lettera e).
5. Ai fini dei commi 1 e 2 si considera  conferimento  in  denaro anche la compensazione dei  crediti  in  sede  di  sottoscrizione  di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
6. I conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese  da  parte della  start-up  innovativa  o   della   PMI   innovativa   dell’atto costitutivo o della deliberazione di  aumento  del  capitale  sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito  dell’attestazione  che l’aumento del capitale e’ stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile.
7. Gli investimenti in quote degli organismi  di  investimento collettivo del risparmio di cui  all’art.  1, comma 7, lettera  e) rilevano alla data di sottoscrizione delle quote.
8. I conferimenti derivanti dalla conversione  di  obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.
9. Con riguardo alle start-up innovative  o  PMI  innovative  non residenti che esercitano nel territorio dello Stato  un’attivita’  di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del  fondo  di dotazione di dette stabili organizzazioni.

Art. 4

Agevolazione fiscale

1. L’agevolazione fiscale di cui al presente decreto e’ concessa per investimenti agevolati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti «de minimis». Essa spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a  titolo  «de minimis» ad una medesima start-up innovativa  o  PMI  innovativa  non superiore a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 2 del regolamento citato.
2. Il soggetto investitore  in  ciascun  periodo  d’imposta  puo’ detrarre  dall’imposta  lorda  un  importo  pari  al  50  per   cento dell’investimento effettuato ai  sensi  dell’art.  3, comma  1,  del presente decreto fino ad un massimo di euro 100.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 50.000.
3. Il soggetto investitore in  ciascun  periodo  d’imposta  puo’ detrarre  dall’imposta  lorda  un  importo  pari  al  50  per   cento dell’investimento effettuato  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  2  del presente decreto fino ad un massimo di euro 300.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 150.000. In caso di  investimento di ammontare superiore a euro 300.000,  sulla  parte  eccedente  tale limite il soggetto investitore, in ciascun  periodo  d’imposta,  puo’ detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30 per cento di  detta eccedenza nei limiti fissati dal comma 1 del presente articolo.
4. Per i soci di societa’ in nome collettivo  e  in  accomandita semplice l’importo per il  quale  spetta  la  d precedenti commi 2 e 3, e’ determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.<
5. Qualora la detrazione di cui ai commi 2 e 3 sia di  ammontare superiore all’imposta  lorda,  l’eccedenza  puo’ essere  portata  in detrazione dall’imposta  lorda  sul  reddito  delle  persone  fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare.

[omissis]

Art. 7
Decadenza dalle agevolazioni fiscali    

1. Il diritto alle agevolazioni di cui all’art.  4 decade per il soggetto investito rese, entro tre anni dalla data in cui  rileva l’investimento ai sensi dell’art. 3, si verifica:     
a)  la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio   degli   investimenti agevolati ai sensi dell’art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in societa, salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo, nonche’ la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;     
b) la riduzione di capitale nonche’ la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative;    
c) il recesso o l’esclusione degli investitori di cui all’art. 1, comma 7, lettera a) e lettera e);     
d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art.  25, comma2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25;     
e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n 3, da parte della PMI innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 2 dello stesso art. 4.   
2. Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione:     
a) i trasferimenti a titolo gratuito o a causa  di  morte  del contribuente, nonche’ i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del  Tuir;  in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti  a  causa  di  morte,  le condizioni previste dal presente decreto devono essere verificate a decorrere dalla data in cui e’  stato  effettuato  l’investimento agevolato da parte del dante causa;    
b) la perdita dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2,  del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179 da parte della start-up innovativa dovuta (i) alla scadenza del termine previsto dalla normativa per la permanenza nella sezione speciale del registro imprese, (ii) o al superamento della soglia di valore   della produzione annua pari a euro 5.000.000, (iii) alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione, (iv) o all’acquisizione dei requisiti di PMI innovativa, di cui all’art.  4, comma 1, deldecreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;     
c) la perdita dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, deldecreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile dovuta alla quotazione su un mercato regolamentato.   
3.   Qualora   l’Agenzia   delle   entrate   accerti, nell’ambito dell’ordinaria attivita’ di controllo, anche a campione, l’eventuale in debita fruizione, totale o parziale, dell’agevolazione di cui al presente decreto, la stessa provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge salvo quanto indicato al successivo comma, dandone comunicazione in via telematica alla Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico.   
4.  Nel periodo d’imposta in cui  si  verifica   la   decadenza dall’agevolazione, il soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che ha beneficiato dell’incentivo, deve incrementare l’imposta lorda di tale periodo   d’imposta   di   un   ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento e’ effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.   
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano   le   disposizioni   in   materia   di   liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

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